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E-Bike: gravi sanzioni gravi per chi trucca, vende o produce

Mille euro di multa a chi produce, vende o manomette le biciclette a pedalata assistita e ancora di più per chi le guida.

Arrivano sanzioni più chiare, dure e applicabili a chi trucca le e-bike togliendo il limitatore di velocità o per poterle utilizzarle come se fossero motorini.

Le novità sono contenute in quattro modifiche all’articolo 50 del Codice della strada, che disciplina i velocipedi: si inizia a punire chi fa in modo che sul mercato si possano acquistare bici non a norma di legge: il motore elettrico, infatti, non deve superare lo 0.25 kiloWatt, potenza che cala man mano che la velocità cresce fino ad azzerarsi quando si raggiungono i 25 km/h.

Il Decreto legge stabilisce che: “chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende velocipedi a pedalata assistita che sviluppino una velocità superiore a quella prevista dal comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.084 a euro 4.339. Alla sanzione da euro 845 ad euro 3.382 è soggetto chi effettua sui velocipedi a pedalata assistita modifiche idonee ad aumentare la potenza nominale continua massima del motore ausiliario elettrico o la velocità oltre i limiti previsti dal comma 1”.

Vengono quindi coinvolti costruttori, assemblatori, grossisti, commercianti al dettaglio e meccanici che cerchino di manomettere il motore.

Il ciclista, invece, viene coinvolto in una modifica ulteriore dell’articolo 50 che mette in chiaro che una e-bike truccata va considerata come un ciclomotore e che, quindi, deve essere targata, assicurata e il conducente deve mettere il casco.

In parole povere, sommando le sanzioni previste dagli articoli 97, 171 e 193, il ciclista rischia migliaia di euro.

Novità anche per quanto riguarda i rider: costretti fino ad ora a portare a tracolla le grandi borse frigo con le quali trasportano i pasti.

Ora “i velocipedi adibiti al trasporto di merci devono avere un piano di carico approssimativamente piano e orizzontale, aperto o chiuso, corrispondente al seguente criterio: lunghezza del piano di carico × larghezza del piano di carico ≥ 0,3 × lunghezza del veicolo× larghezza massima del veicolo”, resta invariata la potenza del motore e la limitazione della velocità.

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